Liberata Sportiello* e Lidia Sautebin*°
*Dipartimento di Farmacologia Sperimentale e °Centro Interdipartimentale di Ricerca in Farmacoeconomia e Farmacoutilizzazione, Facoltà di Farmacia, Università di Napoli Federico II.
Come riportato nel sito, la Direttiva dei Cosmetici 76/768/CEE continua ad essere aggiornata in attesa del nuovo Regolamento per i prodotti cosmetici che andrà a sostituire l’attuale Direttiva e successive modifiche. A tal proposito, il 16 aprile 2009, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea una nuova direttiva (2009/36/CE) che adegua al progresso tecnico l’allegato III della Direttiva 76/768/CEE. Tale aggiornamento ha riguardato diverse sostanze usate nelle tinture per capelli. Ricordiamo che l’allegato III contiene l’elenco delle sostanze il cui uso è vietato nei prodotti cosmetici, salvo in determinati limiti e condizioni (parte prima) e sostanze provvisoriamente autorizzate (parte seconda).
Come già riportato in precedenza nel sito, tenuto conto che esistono dei potenziali rischi associati all’uso delle tinture per capelli (secondo uno studio scientifico del 2001 “Use of permanent hair dyes and bladder cancer risk”), il Comitato Scientifico per i Prodotti di Consumo (Scientific Committee Consumer Products, SCCP) ha valutato l’importanza di testare le sostanze contenute nelle tinture per capelli in relazione al loro potenziale rischio di genotossicità/mutagenicità. E’ stata, pertanto, organizzata dalla Commissione, dagli Stati membri e dalle parti interessate una strategia globale per la valutazione, ad opera dell’SCCP, della sicurezza d’uso delle sostanze usate nelle tinture per capelli, previa presentazione dei dati scientifici relativi da parte delle industrie produttrici (vedi sito).
Le sostanze, per le quali sono già stati presentati i relativi dati, sono attualmente oggetto di valutazione da parte del SCCP, che ha già espresso pareri definitivi per diciassette di esse.
Alla luce di ciò, tali sostanze sono state inserite nell’allegato III (parte prima), aggiungendo i numeri d’ordine da 189 a 205. Esse sono, pertanto, autorizzate per l’uso come coloranti non d’ossidazione per tinture per capelli, ad eccezione delle sostanze con i numeri 193, 202, 203 e 205, che possono essere impiegate anche come coloranti d’ossidazione. Le concentrazioni massime di queste 17 sostanze, autorizzate nei prodotti cosmetici finiti, variano dallo 0,1% (1,5-bis-(β-idrossietilammino)-2-nitro-4-clorobenzene) al 3% (fenolo, 2-cloro-6-(etilammino)-4-nitro-2-chloro-6-ethylamino-4-nitrophenolo). Poiché 9 di esse erano, prima di tali modifiche, elencate nella seconda parte dell’allegato III, i numeri d’ordine 7, 9, 14, 18, 24, 28, 47e 58 sono soppressi, mentre nella colonna “c” e nella colonna “d” del numero d’ordine 55, la sezione b non è più valida (“Colorante di non ossidazione per tinture per capelli” e “3,0%”).
La Commissione ha stabilito, infine, che gli Stati Membri dovranno conformarsi alla nuova direttiva entro il 15 novembre 2009, comunicando alla Commissione Europea le disposizioni legislative, amministrative e regolamentari necessarie. Dovranno poi applicare le disposizioni della presente Direttiva a partire dal 15 maggio 2010.
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